Art. 28.
(Soluzione di questioni interpretative).

      1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 27, comma 5, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale interessato, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al medesimo articolo 27, comma 1, possono formulare all'Amministrazione dell'interno richiesta scritta di esame della questione controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. Di ciascun contrasto interpretativo di rilevanza generale è data comunicazione alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.
      2. L'Amministrazione dell'interno, nel mese successivo alla ricezione della richiesta di cui al comma 1, convoca le organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame della controversia. L'esame non determina interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi e deve concludersi nel termine di un mese dal primo incontro, decorso il quale il Ministro dell'interno emana appositi atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.